Pignoramento mobiliare nel recupero crediti - Recupero Smart
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Pignoramento mobiliare - Recupero Smart

Pignoramento mobiliare: la procedura nel recupero crediti


Il pignoramento mobiliare è una delle possibilità esistenti per tentare di recuperare il credito nei confronti del debitore, procedendo con un’esecuzione forzata dei suoi beni mobili.

Ogni procedura di recupero crediti prevede delle fasi ben precise, partendo da dei solleciti di pagamento (tentando perciò una risoluzione stragiudiziale), passando poi, se i tentativi bonari non vanno a buon fine, alla fase di recupero crediti giudiziale, che porta ad un’esecuzione forzata dei beni del debitore.

Le tempistiche di questo iter sono perciò variabili a seconda dei casi specifici e spesso quando si passa alle azioni legali, i tempi tendono ad allungarsi ulteriormente.

Il pignoramento dei beni rappresenta perciò l’ultimo atto di una complessa procedura e può riguardare diverse tipologie di beni in possesso del debitore.

Nei nostri articoli abbiamo già parlato del pignoramento del conto corrente, del pignoramento immobiliare e del pignoramento presso terzi. Oggi parleremo, invece, del pignoramento mobiliare, descrivendo la procedura che lo caratterizza e le tipologie di beni che possono essere pignorati.


Pignoramento mobiliare: la procedura nel recupero crediti - Recupero Smart

Cos’è il pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare è una procedura forzata attraverso cui il creditore può ottenere il pagamento di un debito dai beni mobili appartenenti al soggetto debitore. L’obiettivo principale di questa procedura è quello di garantire che il creditore riceva la somma dovuta tramite la vendita forzata dei beni mobili che appartengono al debitore o tramite la conversione del pignoramento.

Le procedure di pignoramento mobiliare vengono perciò avviate quando il debitore non ha saldato un debito scaduto successivamente alla notifica di un atto di precetto, ovvero dopo che sono passati 10 giorni dalla notifica dell’atto stesso.

Quando si effettua questa tipologia di pignoramento, si procede su beni mobili, ovvero beni che “possono essere spostati da un luogo ad un altro senza alterarne la consistenza e comprometterne l’integrità”.

Questo può includere una vasta gamma di beni, tra cui veicolo, attrezzature, mobili, opere d’arte, strumenti, oggetti da collezione e altri beni personali. Esistono tuttavia dei limiti riguardo proprio i beni pignorabili, che descriveremo nei paragrafi successivi.

La principale differenza rispetto al pignoramento immobiliare ed al pignoramento presso terzi, è che nel caso del pignoramento mobiliare non è necessario un atto scritto da notificare preventivamente al debitore. Perciò, dopo aver ricevuto la notifica del precetto, l’ufficiale giudiziario potrà intervenire direttamente presso il domicilio o nei luoghi dove esistono beni pignorabili.

A questo punto il debitore non ha diritto di opporsi al pignoramento e non può rifiutarsi di ricevere l’ufficiale giudiziario, poiché andrebbe a commettere un reato.


Pignoramento mobiliare: normativa di riferimento

Le procedure di pignoramento mobiliare sono disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile, sezione I, Capo II del titolo II. Questo libro è dedicato al processo di esecuzione e le norme di riferimento sono le seguenti:

  • art. 518 c.p.c.: la forma del pignoramento
  • art. 513 c.p.c.: ricerca delle cose da pignorare
  • art. 517 c.p.c.: scelta delle cose da pignorare
  • art. 519 c.p.c.: tempo del pignoramento
  • art. 520 c.p.c.: custodia dei beni mobili pignorati
  • art. 521 c.p.c.: nomina e obblighi del custode
  • art. 522 c.p.c.: compendo del custode

Per quanto riguarda i beni che non possono essere pignorati, le normative di riferimento sono le seguenti:

  • art. 514 c.p.c.: cose mobili assolutamente impignorabili
  • art. 515 c.p.c.: cose mobili relativamente impignorabili
  • art. 516 c.p.c.: cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

Pignoramento mobiliare: quali sono i beni pignorabili

I criteri per la selezione dei beni mobili da pignorare vengono descritti nell’art. 516 c.p.c.

In linea generale si tende a dare precedenza al pignoramento di cose di “pronto utilizzo”, ovvero che possono essere liquidate con facilità. Questi beni sono, ad esempio, automobili, quadri, mobili, oggetti preziosi, elettrodomestici e altri beni che possono essere venduti con facilità alle aste.

Esistono comunque dei limiti delle tipologie di beni mobili soggetti a delle limitazioni, descritte dagli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile, che regolamentano i beni mobili assolutamente impignorabili, relativamente impignorabili e quelli pignorabili in particolari circostanze.

I beni mobili considerati impignorabili sono i seguenti:

  • Ben di prima necessità: beni indispensabili alla vita quotidiana, come il letto, il frigorifero, abbigliamento o tavoli. Tuttavia, se un bene di prima necessità ha un valore particolarmente alto, potrebbe comunque essere soggetto a pignoramento.
  • Beni strumentali per svolgere la propria attività lavorativa
  • Oggetti aventi un determinato valore affettivo, come gli anelli nuziali
  • Oggetti sacri ed utilizzati per l’esercizio del culto
  • Armi e oggetti utilizzati per attività lavorative di pubblico servizio
  • Oggetti venduti prima dell’atto di pignoramento, dati in comodato d’uso o donato a terzi
  • Animali da compagnia, animali impiegati per fini terapeutici e per l’assistenza al debitore

Pignoramento mobiliare: come si effettua la procedura

Prima di procedere con le procedure di esecuzione forzata è importante tentare di recuperare il credito attraverso le procedure di recupero crediti stragiudiziale, sfruttando solleciti di pagamenti e spingendo il debitore a saldare il debito, anche attraverso un piano di rientro (che prevede la rateizzazione del debito).

Se le procedure stragiudiziali non hanno portato al risultato sperato, è possibile procedere con il recupero crediti giudiziale, affidandosi all’autorità giudiziaria per procedere al pignoramento dei beni. Prima di questo sarà necessario verificare la situazione economico-finanziaria del debitore, verificando la presenza di beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata.

Senza queste verifiche preliminari, si corre il rischio di spendere inutilmente tempo e risorse senza che vi siano effettivamente beni che possono essere pignorati per coprire il debito.

L’avvio delle procedure di pignoramento mobiliare prevede la redazione di un verbale con al suo interno l’ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati. Va anche indicato il valore approssimativo dei beni, definito dall’ufficiale giudiziario.

A differenza del pignoramento immobiliare e del pignoramento presso terzi, in questo caso non è necessario notificare al debitore alcun atto scritto, ma è sufficiente rivolgere all’ufficiale giudiziario una richiesta di pignoramento. Sarà necessario consegnare il titolo esecutivo relativo al credito e il precetto notificato.

Il precetto è un atto con cui si intima il debitore ad adempiere all’obbligazione entro 10 giorni, che precede l’esecuzione forzata. Dalla recezione dell’atto di precetto da parte del debitore, il creditore ha 90 giorni per procedere al pignoramento.

Dopo aver verificato l’effettiva esistenza la regolarità del titolo esecutivo e dopo aver notificato il precetto, l’ufficiale esecutivo può procedere alla ricerca e alla selezione dei beni da pignorare.

L’ufficiale procederà perciò a ricercare i beni da pignorare all’interno dell’abitazione del debitore, in altri luoghi che gli appartengono e, con l’autorizzazione del tribunale, anche in luoghi non appartenenti al debitore dove si trovano beni mobili appartenenti a quest’ultimo che possono essere pignorati.

Il debitore non può opporsi al pignoramento e deve necessariamente ricevere l’ufficiale giudiziario che ricercherà i beni. Le procedure sono limitate agli orari tra le 7 e le 21 dei giorni lavorativi.

La scelta dei beni da pignorare deve dare preferenza alle cose di facile e pronta liquidazione, come veicoli, denaro contante, oggetti preziosi e titoli di credito.

A questo punto l’ufficiale giudiziario pignora i beni e redige il processo verbale delle operazioni, consegnandolo al creditore assieme al titolo esecutivo e al precetto. Il creditore avrà 15 giorni di tempo per iscrivere a ruolo il pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente.

Se non lo fa, il pignoramento diventa inefficace e lo diventa anche quando, entro 45 giorni dal suo compimento, non viene richiesta l’assegnazione o la vendita dei beni sequestrati.


Pignoramento mobiliare: conclusioni

In conclusione, il pignoramento mobiliare rappresenta un importante strumento a disposizione dei creditori per recuperare i crediti attraverso la vendita forzata die beni mobili del debitore. Questa procedura garantisce che i creditori possano ottenere il pagamento della somma dovuta, quando le procedure di recupero crediti stragiudiziale non portano i risultati sperati.

Tuttavia, è fondamentale che le procedure di pignoramento mobiliare vengano eseguite nel rispetto delle procedure e delle normative del codice di procedura civile, tutelando perciò i diritti di entrambe le parti.

Il consiglio è quello di affidarsi ad una società specializzata nel recupero crediti, che saprà supportarvi in ogni fase del processo, valutando la convenienza del pignoramento e compilando tutta la documentazione necessaria.


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